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SUE - PROROGHE LEGGI REGIONE ABRUZZO

Pubblicato il 14/05/2023
Pubblicato in: SUE
SUE - PROROGHE LEGGI REGIONE ABRUZZO

L.R. ABRUZZO 08/10/2022, n. 28 - Istituzione del servizio di psicologia di base ed ulteriori disposizioni. (in vigore dal 13/10/2022)
 

SPORTELLO UNICO PER l’EDILIZIA

RECUPERO DEI SOTTOTETTI: PROROGA AL 31/12/2021
Art. 13 Modifiche all'art. 1 della L.R. n. 10/2011.
  1. Alla legge regionale 18 aprile 2011, n. 10 (Nonne sull'attività edilizia nella Regione Abruzzo), all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
    1. al comma 1 le parole "31.12.2020" sono sostituite dalle seguenti: "31.12.2021 ";
    2. dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il recupero a fini residenziali dei sottotetti è consentito anche negli edifici realizzati successivamente alla data di cui al comma 1, decorso un anno dalla data di conseguimento dell'agibilità dell'edificio in cui è ubicato il sottotetto."
  

L. R. ABRUZZO 11/01/2023, N. 5 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. (in vigore dal 19/01/2023)
 
SPORTELLO UNICO PER l’EDILIZIA

PIANO CASA: PROROGA AL 31/12/2023
Art. 2 (Modifica all’art. 11 della L.R. 16/2009)
  1. Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2023".
 
DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Art. 5 Modifica all'art. 2 della L.R. n. 40/2017
  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2017 n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazione d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.R. n. 96/2000 ed ulteriori disposizioni) le parole "31.12.2020" sono sostituite con le seguenti "31.12.2021".
 
NORME PER LA CONSERVAZIONE, TUTELA, TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO
Art. 7 Integrazione alla L.R. n. 18/1983.
  1. Dopo l'articolo 30-ter della legge regionale 12 aprile 1983 n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), è inserito il seguente:
"Art. 30-quater
(Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo)
  1. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 380/2001 è consentito, per una sola volta, un incremento del dieci per cento della superficie utile residenziale della singola unità immobiliare esistente tramite la chiusura di logge o porticati, fermo restando il rispetto degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali vigenti nonché dei vincoli di tutela ambientale, culturale e paesaggistica vigenti. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'interno delle zone A di cui all'articolo 2 del D.M. n. 1444/1968.
  2. Ai fini del riuso e della valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, è consentito, in deroga agli strumenti urbanistici comunali, il recupero a fini abitativi degli uffici e dei locali commerciali esistenti, ubicati all'interno di edifici a prevalente destinazione residenziale.".
  
Art. 8 Modifica all'art. 70 della L.R. n. 18/1983.
  1.  Dopo il comma 9-bis dell'articolo 70 della L.R. n. 18/1983 è aggiunto, in fine, il seguente:
"9-ter. Nei casi di frazionamento di cui al comma 9-bis da realizzare senza aumenti di volumetria, di superficie e di cambio di destinazione d'uso, non si applicano le previsioni di cui al comma 1.".
  

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