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PDC E SCIA - PROROGA TERMINI

Pubblicato il 21/01/2022
Pubblicato in: SUE

La proroga, ex art. 15 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
NB: Alla richiesta di proroga di fine lavori deve essere allegata una relazione sullo stato di attuazione dei lavori e la documentazione fotografica.
 

Il nuovo Decreto Legge n. 105/2021, rubricato “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, in vigore dal 23/7/2021, all’art. 1 proroga lo stato di emergenza epidemiologica al 31/12/2021 ed in continuità con i precedenti provvedimenti, la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22/7/2021 dispone quindi al 31/03/2022 la validità effettiva di tutti gli atti amministrativi.
Gli atti di assenso della pubblica amministrazione mantengono la loro validità per i 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza, così come disposto in origine dal D.L. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, all’art. 103, commi 1 e 2, successivamente modificati e integrati dall’articolo 3-bis del D.L. 125/2020, convertito dalla L. 159/2020, che si riferisce a “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori” di cui all’art. 15 del DPR 380/2001, “ in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica”; la disposizione si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività e di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali comunque denominate e al ritiro dei titoli abilitativi rilasciati.
N.B.: Con Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021, che ha esteso lo stato di emergenza nazionale per Covid-19 fino al 31 marzo 2022 (facendo slittare al novantesimo giorno successivo allo stato di validità dei titoli edilizi), tutti i titoli edilizi in scadenza come Permessi di Costruire, Scia, Segnalazioni certificate di Agibilità e autorizzazioni paesaggistine ed ambientali sono valide fino al 29 giugno 2022.
 

E’ una proroga straordinaria che può essere presentata per Permesso di costruire / Autorizzazione unica rilasciati entro il 31 dicembre 2020 e Scia/ Scia alternativa al Pdc presentate entro 31 dicembre 2020.
Si forma per effetto di una comunicazione dell’interessato (che non necessita di alcuna motivazione), alla quale segue una comunicazione di presa d’atto da parte dell’amministrazione nel caso di verifica positiva dei requisiti previsti ovvero:

  1. deve essere obbligatoriamente prodotta prima:
  • della scadenza del termine di fine lavori del permesso di costruire /autorizzazione unica (tre anni dalla data di inizio lavori per pdc)
  • della scadenza dell’efficacia della Scia/Scia alternativa al Pdc (tre anni dalla data di efficacia)
  1. il titolo edilizio non deve risultare in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati .

La normativa prevede una proroga massima di 1 anno per l'inizio dei lavori e di 3 anni per la fine dei lavori.
Nel caso non ricorrano tali requisiti l’amministrazione comunica l’inefficacia/mancata formazione della proroga.
NB: Alla comunicazione di proroga di fine lavori deve essere allegata una relazione sullo stato di attuazione dei lavori e la documentazione fotografica.

 


Art. 10-septies. Misure a sostegno dell'edilizia privata (Articolo inserito dalla legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51) - In vigore dal 28 febbraio 2023
In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di due anni:

  1. i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2023, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  2. il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2023, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

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