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SUAP - PROROGHE LEGGI REGIONE ABRUZZO

Pubblicato il 14/05/2023
Pubblicato in: SUAP
SUAP - PROROGHE LEGGI REGIONE ABRUZZO

L. R. ABRUZZO 11/01/2023, N. 5 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti. (in vigore dal 19/01/2023)

 

 
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÁ PRODUTTIVE
 
TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO: CARTA DI ESERCIZIO E ATTESTAZIONE ANNUALE – PROROGA AL 01/01/2024
 
Art. 6 Modifica all'art. 93 della L.R. n. 23/2018.
  1. Alla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio), al comma 4-bis dell'articolo 93 le parole "1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2024".
 
 
NORME REGIONALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE E ACCORDI CONTRATTUALI DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE.
 
Art. 14 Interpretazione autentica dell'art. 4 della L.R. n. 32/2007.
  1. L'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private) si interpreta autenticamente nel senso che l'autorizzazione all'esercizio ivi prevista è riferita alla struttura o studio nel suo complesso. Conseguentemente l'autorizzazione all'esercizio è richiesta unicamente dal titolare dei medesimi e non dai singoli professionisti che operano al suo interno in qualità di collaboratori e/o consulenti, i quali possono pertanto esercitare all'interno delle strutture o studi senza ulteriore autorizzazione.
 
Art. 15 Modifiche alla L.R. n. 32/2007.
  1. All'articolo 1 della L.R. n. 32/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
    1. al comma 6 le parole "ovvero piano sanitario, piani stralcio, atto del fabbisogno" sono soppresse;
    2. alla lettera b) del comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ivi compresa la società tra professionisti (STP)";
    3. dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis. Per struttura sanitaria deve considerarsi anche il mezzo mobile ove si erogano prestazioni sanitarie, garantendo condizioni di sicurezza per gli utenti e gli operatori e assicurando la qualità dell'assistenza erogata. Il mezzo mobile deve considerarsi quale sezione staccata, aperta al pubblico, di una struttura sanitaria, ad essa è funzionalmente collegato e le prestazioni erogate su un mezzo mobile devono essere comprese tra quelle per le quali la struttura principale è autorizzata salvi i casi di strutture mobili delle Associazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). La disciplina dei mezzi mobili sanitari è definita con specifico regolamento regionale che ne individua le tipologie di prestazioni erogabili, fermi i requisiti da stabilire ad integrazione del vigente Manuale di autorizzazione.".
  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. n. 32/2007 è inserito il seguente:
"2-bis. Gli studi medici di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b) comunicano al Comune e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente il personale sanitario di supporto secondo le modalità definite con regolamento regionale.".

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