L'art. 13-bis, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 come convertito nella L. 28 giugno 2019, n. 58 disciplina la "Reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita di alcolici" prevedendo "Al comma 2 dell' articolo 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "ad esclusione degli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini"
sono soppresse".
L'art. 29, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 era stato oggetto di modifica, non molto tempo fa, tramite l'art. 1, comma 178, L. 4 agosto 2017, n. 124. La novella del 2017 ha sancito, in favore degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento e degli esercizi ricettivi, l'espressa esclusione dall'obbligo di denuncia di attivazione e quindi della correlata licenza rilasciata dall'Ufficio delle Dogane. Da rilavare che anche il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, prima della modifica del 2017 era intervenuto sulla questione della c.d. licenza fiscale per la vendita di alcolici, stabilendo l'equipollenza della comunicazione preventiva, presentata al SUAP, alla denuncia di esercizio ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Adesso, con l' art. 13-bis in commento, il legislatore reintroduce l'obbligo di denuncia fiscale. (commento estratto da LEGGI D'ITALIA)
Pertanto si riporta nella presente NEWS nota dell'Agenzia delle Dogane (Scaricabile QUI) contenente la modulistica da trasmettere all'AGENZIA DOGANE MONOPOLI territorialmente competente.
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