La L.R. Abruzzo 31.07.2018, n. 23, con riferimento alle attività commerciali in sede fissa su aree private, disciplina le c.d. “vendite straordinarie”, distinguendo tra:
Vendite di liquidazione (art. 43, L.R. n.23/2018):
“ 1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di eliminare in breve tempo le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell'attività commerciale, cessazione di locazione di durata annuale, di azienda o ramo di azienda, cessione in proprietà dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo locali.
2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno e per una sola volta, ad eccezione dei casi di vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali.
3. È vietato effettuare vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti il Natale.
4. L'esercente che intende effettuare una vendita di liquidazione ne dà comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (di seguito pec) al SUAP del Comune competente almeno sette giorni prima dell'inizio della vendita indicando l'ubicazione dei locali, il motivo della liquidazione, le merci poste in liquidazione con l'indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione e la durata della stessa, comunque non superiore a sei settimane, tranne nei casi di liquidazione per cessazione definitiva dell'attività commerciale in cui il limite massimo di durata è elevato a tredici settimane.
5. Nei casi di trasformazione o rinnovo locali intendendosi per tali la ristrutturazione, la modifica di cubatura o il rinnovo delle attrezzature, l'esercente indica il periodo in cui l'esercizio resta chiuso successivamente alla liquidazione che, comunque, non può essere inferiore a dieci giorni.
6. Dall'inizio della vendita di liquidazione nell'esercizio non può essere introdotta merce del genere di quella venduta in liquidazione anche se la stessa è stata acquistata o concessa ad altro titolo, anche in conto deposito.
7. L'esercente espone cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando.
8. L'esercente, entro quindici giorni dal termine della vendita di liquidazione, produce al SUAP del Comune competente la documentazione attestante l'avvenuta cessazione dell'attività commerciale o altra modifica di cui al comma 1 per la quale è stata effettuata la vendita.”.
Vendite promozionali (art. 44, L.R. n.23/2018):
“1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici, praticando sconti reali ed effettivi sui prezzi normali di vendita.
2. Le vendite promozionali sono presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.
3. Le merci in vendita sono esposte con l'indicazione distinta:
a. del prezzo praticato prima della vendita promozionale;
b. del nuovo prezzo;
c. dello sconto praticato e del ribasso effettuato, espresso sia numericamente che in percentuale.
4. Le vendite promozionali possono essere effettuate durante tutto il periodo dell'anno.
5. L'offerta di vendita dei prodotti non può superare la misura del trenta per cento delle merci presenti nel punto vendita.”.
Vendite di fine stagione o saldi (art. 45, L.R. n.23/2018):
“1. Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno della durata massima complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo.
3. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione ne dà comunicazione al SUAP del Comune competente, almeno due giorni prima della data in cui deve avere inizio, con l'indicazione di quanto previsto all'articolo 46, comma 1.
4. I periodi di effettuazione delle vendite di cui al comma 2, nel periodo invernale e nel periodo estivo, sono stabiliti, sulla base degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, con atto del Dirigente del Servizio regionale competente pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori.
5. In coincidenza di eventi straordinari e di calamità naturali accertate nelle forme previste dalla legge, la Giunta regionale è delegata a definire eventuali modifiche e deroghe del calendario delle vendite di fine stagione.”.
Oltre alle richiamate disposizioni, con riferimento a tutte le tipologie di vendita straordinaria, l’art. 46 della richiamata Legge regionale prescrive:
“ 1. L'esercente che intende effettuare una vendita straordinaria è tenuto ad indicare su un cartello ben visibile:
a. il tipo di vendita che intende effettuare ai sensi degli articoli 43, 44 e 45;
b. l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
c. la data di inizio della vendita e la sua durata;
d. la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
e. la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
2. È vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.
3. È vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari, alle procedure esecutive, individuali, concorsuali e simili.
4. Le inserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie sono presentate in modo non ingannevole esplicitando:
a. l'indicazione del periodo e la tipologia di vendita;
b. gli sconti ed i ribassi praticati nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti in vendita straordinaria;
c. gli sconti praticati, i prezzi originari ed i prezzi finali per tutti i prodotti posti in vendita straordinaria.
5. L'esercente deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi inserzione pubblicitaria relativa alla composizione merceologica, alla qualità delle merci vendute, agli sconti o ribassi dichiarati.
6. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
7. L'esaurimento delle scorte durante il periodo di vendita è portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita.”.
Ai sensi dell'art.5 dell’Allegato al D.P.R. n.160/2010 (Specifiche tecniche), la comunicazione per Vendite Straordinarie deve essere composta da documentazione sottoscritta digitalmente e deve essere trasmessa a mezzo dell'apposito servizio SUAP messo a disposizione dell'utenza al link:
http://www.impresainungiorno.gov.it/web/guest/comune?codCatastale=A692
In primo luogo, è necessario effettuare le operazioni di registrazione con la quale si otterranno le credenziali di ingresso al portale SUAP (user name e password) al seguente link:
https://www.impresainungiorno.gov.it/sso/go
Una volta effettuata la procedura di registrazione, occorre selezionare il Comune di riferimento (BASCIANO) e procedere alla compilazione della pratica digitale per il seguente procedimento:
Commercio (Ateco da 45 a 47) -> Commercio al dettaglio in area privata -> Vendite straordinarie -> avvio, gestione, cessazione attività -> comunicare la vendita sottocosto
L’inoltro della comunicazione di vendita straordinaria con modalità diverse da quelle previste verrà considerata come non ricevuta in quanto non conforme alle previsioni legislative in materia.
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