Con Determinazione n. 48/DPH007 del 28 dicembre 2020 è stato rettificato il giorno di inizio dei saldi invernali 2021 stabilendo che le vendite di fine stagione invernale inizieranno dal 4 gennaio 2021 per una durata massima di sessanta giorni.
Con Determinazione n. 46/DPH007 del 11 dicembre 2020 sono stati stabiliti i periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione o saldi:
vendite di fine stagione invernale dal 5 gennaio 221 per una durata massima di sessanta giorni;
vendite di fine stagione estiva, si rinvia ad atti successivi la definizione della data di inizio dei saldi estivi 2021 previa concertazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e in considerazione dell’andamento dell’epidemia da COVID -19.
L’esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione, è tenuto a darne comunicazione al SUAP del Comune competente, almeno due giorni prima della data in cui deve avere inizio, indicando chiaramente:
l’ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
la data di inizio della vendita e la sua durata;
la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
La comunicazione deve avvenire ESCLUSIVAMENTE in modalità telematica mediante il portale IMPRESAINUNGIORNO con le procedure descritte nella NEWS NORMATIVA IN MATERIA DI VENDITE STRAORDINARIE
L'oggetto della comunicazione telematica dovrà indicare: SALDI DI FINE STAGIONE. I giorni dedicati ai saldi di fine stagione non verranno computati ai fini del rispetto di quanto disciplinato dall’art. 1 comma 4 del “Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114“ in quanto disciplinato da specifica disposizione regionale nel rispetto dell'art. 45 della Legge Regionale n° 23 del 31 luglio 2018 e s.m.i. (vendite di fine stagione o saldi). Pertanto, nell’indicare il giorno di inizio e fine dei saldi di fine stagione richiamate nel procedimento, il periodo sarà attinente il rispetto della Determinazione sopra richiamata. Eventuali dichiarazioni attinenti le disposizioni normative e richiamate nella Determinazione Dirigenziale, potranno essere assolte mediante autocertificazione da caricare come allegato libero al procedimento telematico.
Qualsiasi altra comunicazione trasmessa in forma cartacea o a mezzo pec al protocollo comunale sarà ARCHIVIATA d'ufficio.
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